Ormai dal mese di aprile 2008 amministratori, condòmini, fornitori e... avvocati.... devono tener conto della storica Sentenza 9148/2008 pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Non avendone trovato menzione in questa utilissima sezione, spero di fare cosa utile nellevidenziarne l'esistenza, rimandando per l'informazione più completa a questa pagina:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=41326
Posso aggiungere che , con grande clamore, tale sentenza era stata ritenuta da fonte autorevole (Sole24Ore, rubrica "Norme e Tributi), già contraddetta dall'altra e immediatamente successiva sentenza 14813 pronunciata da una sola Sezione della Cassazione, la quale sembrava ripristinare il concetto della solidarietà condominiale.
Il 23 giugno scorso, la stessa Corte di Cassazione, attraverso il proprio Ufficio Stampa, chiariva l'inesistenza di ogni contrasto tra le due pronunce, confermando che il debito condominiale debba intendersi parziario e non solidale.
Solo a titolo di curiosità, aggiungo di aver personalmente dubitato dell'effettiva esistenza di tale comunicato stampa da parte della Cassazione, poichè non menzionato in alcun modo sul sito della stessa Corte. Per questo mi sono avvalsa della possibilità di contatto via mail con la stessa, e, molto cortesemente, mi è stato inviato dal Segretariato Generale, con file PDF, il testo originale del comunicato stampa.
Concludendo: chiunque ed in qualunque ruolo si trovi alle prese con il pagamento o la riscossione di debiti contratti dal condominio dovrà necessariamente tener conto dell'autorevolissimo indirizzo tracciato da questa sentenza, pena pericolose ed onerosissime gaffes giudiziali.
SOLIDARIETA' NEI DEBITI CONDOMINIALI
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